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Aiuti di Stato |
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È considerato aiuto di Stato qualunque beneficio concesso dallo Stato che:
- Conferisce un vantaggio economico al beneficiario
- È selettivo e favorisce soltanto talune imprese o talune produzioni
- Minaccia di falsare la concorrenza
- Incide sugli scambi fra gli Stati membri
Il Trattato CE contempla una serie di norme volte a vietare tutte quelle misure e quelle pratiche che possono risultare contrarie al principio della concorrenza. L’articolo 87 del Trattato di Roma (ex art.92) dichiara “incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”. Costituiscono deroghe al divieto quegli aiuti di Stato che a determinate condizioni possono considerarsi ammissibili, anche se soggette all’obbligo di preventiva notifica alla Commissione UE, cui spetta verificarne la compatibilità con il mercato comune.
- Deroghe “de jure” o sicuramente compatibili (art.87, par.2):
- Aiuti volti a contrastare i danni determinati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali
- Aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori
- Deroghe discrezionali o potenzialmente compatibili (art.87, par.3), per le quali compete alla Commissione il potere discrezionale di decidere se l’aiuto può o meno beneficiare della deroga. I casi più rilevanti di potenziali deroghe sono i seguenti:
- Gli aiuti di Stato a finalità regionale, cioè quelle misure volte a far fronte a difficoltà strutturali delle regioni svantaggiate rispetto alla media europea, ove il tenore di vita è anormalmente basso (regioni obiettivo 1 – Art. 87.3.a), o ad agevolare lo sviluppo di regioni economiche sfavorite rispetto alla media nazionale (zone art. 87.3.c, tra cui alcune zone obiettivo 2), sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse
- Gli aiuti settoriali, oggetto di norme specifiche o settoriali che esprimono la posizione della Commissione sulla concessione di aiuti pubblici in determinati settori dell’attività economica
- Gli aiuti orizzontali o intersettoriali, finalizzati a far fronte a difficoltà che possono emergere in qualunque settore dell’attività economica ed in ogni regione. |
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Beneficiario |
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Un operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell’avvio e/o dell’attuazione delle operazioni. Nel quadro del regime di aiuti di cui all’articolo 87 del trattato, i beneficiari sono imprese pubbliche o private che realizzano una singola azione e ricevono l’aiuto pubblico. |
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DSN |
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Per impostare il QSN, così come stabilito dalle linee guida per l’elaborazione del QSN per la politica di coesione 2007-2013 – messe a punto dal relativo Gruppo di contatto Stato-Regioni e approvate con intesa dalla Conferenza unificata lo scorso 3 febbraio – che fissano tempi e modi con cui lo Stato e le regioni, attraverso un partenariato “non formalistico” con gli enti locali e le parti economiche e sociali, dovranno preparare la proposta dello strumento di programmazione per il prossimo ciclo di fondi strutturali, ogni amministrazione centrale dovrà apportare il proprio contributo settoriale e generale che confluirà in un Documento strategico preliminare nazionale (DSN). Il DSN è dunque uno strumento di orientamento, di gestione e di revisione dei programmi di assistenza della UE. Scopo dei DSN è di fornire un quadro ai programmi di assistenza dell’UE ch si fondi sugli obiettivi dell’UE, sull’agenda politica del governo del paese partner, su un’analisi della situazione del paese stesso e sulle attività degli altri partner principali. Il DSN indica le aree a cui indirizzare l’assistenza comunitaria e, per tale ragione, contribuisce a migliorare la pianificazione delle attività oltre che a rendere la politica di assistenza esterna maggiormente coerente in termini complessivi con le altre politiche dell’UE.
Il DSN viene definito attraverso la collaborazione tra Stato e Regioni, ed è la sintesi delle tre componenti: DSPN (Documento Strategico Preliminare nazionale), DSM (Documento Strategico preliminare Mezzogiorno), DSPR (Documenti Strategici Preliminari Regionali), più il contributo delle Parti Socio-Economiche in un unico Documento che diventerà successivamente oggetto di negoziazione con la Commissione Europea, dalla quale scaturirà poi il Quadro Strategico Nazionale (ex QCS) |
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