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UN.I.COOP. UNIONE REGIONALE SICILIA

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, FINALITA’, FUNZIONI

ART. 1

  1. 1. Tra le unioni provinciali e/o interprovinciali del territorio regionale è costituita, con sede in Palermo, ai sensi e per gli effetti degli art. 5 e 7 dello statuto dell’UNIONE ITALIANA COOPERATIVE, in sigla UN.I.COOP, attualmente con sede in Roma nella Via Nomentana n.27, l’Associazione denominata “UNIONE ITALIANA COOPERATIVE, Unione Regionale della Sicilia”, in sigla “UN.I.COOP. – UNIONE REGIONALE DELLA SICILIA”. Detta associazione è struttura territoriale della UN.I.COOP. e la rappresenta nell’ambito della Regione nel rispetto degli indirizzi generali deliberati dagli organi della UN.I.COOP. medesima. La “UN.I.COOP. – Unione Regionale della Sicilia” non ha scopo di lucro ed è aperta a quanti pongono a fondamento della vita associativa i valori di solidarietà economica e sociale, di libertà e di partecipazione.
  2. 2. I poteri, compiti e funzioni, delle Unioni regionali sono quelli stabiliti dall’art. 7 dello statuto della UN.I.COOP..

ART. 2

La UN.I.COOP. Unione Regionale della Sicilia, esplica, nel proprio ambito territoriale ed in linea con gli indirizzi generali e le direttive della UNIONE ITALIANA COOPERATIVA, i compiti che la UN.I.COOP. stessa svolge in campo nazionale ai sensi dell’art. 2 del proprio statuto.
1. In particolare spetta alla Unione Regionale:
  1. a) rappresentare di fronte alle Amministrazioni ed agli altri enti regionale, nel rispetto degli indirizzi generali deliberati dagli organi della UN.I.COOP., gli interessi e le indicazioni degli enti aderenti;
  2. b) promuovere l’organizzazione, lo sviluppo, il coordinamento e la disciplina degli enti cooperativi e mutualistici a che in forma di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.).
  3. c) promuovere iniziative volte a favorire lo sviluppo della cooperazione, e a coordinare, armonizzandole, le attività di interesse comune, sia generali che di settore, delle Unioni provinciali e/o interprovinciale della regione;
  4. d) formulare programmi e promuovere attività nell’ambito regionale tesi allo sviluppo della cooperazione, alla formazione dei quadri dirigenti ed allo studio di problematiche inerenti la cooperazione;
  5. e) coordinare e programmare gli investimenti cooperativi nell’ambito regionale prestando la necessaria assistenza per il relativo finanziamento;
  6. f) determinare, nel rispetto delle direttive della UN.I.COOP. la misura dei contributi dovuti dagli associati;
  7. g) promuovere, a livello regionale,tutte le iniziative legislative idonee a prestare sostegno al movimento cooperativo nonché a favorirne lo sviluppo;
  8. h) mantenere sistematici contatti con gli enti regionali e con le forze sociali, economiche e politiche allo scopo di agevolare le associate nel coordinamento della politica cooperativa, nello svolgimento e nella trattazione delle pratiche amministrative inerenti ad iniziative o problemi comuni sul piano regionale;
  9. i) istituire, d’intesa con la UN.I.COOP. e le Unioni provinciali e/o interprovinciali, servizi in favore delle medesime e degli enti associati, mirando ad operare quale raccordo funzionale tra l’organizzazione locali e quella centrale;
  10. j) assumere, in generale, ogni opportuna iniziativa in favore della cooperazione, anche mediante la costituzione di organismi di settore, di consorzi o di altre strutture economiche o di servizio;
  11. k) promuovere, tra gli enti aderenti che operano negli specifici settori di attività e d’intesa con i Dipartimenti nazionale competenti, la costituzione dei Dipartimenti regionali di cui al successivo art. 4 agevolandone altresì il funzionamento;
  12. l) designare agli enti regionali, salvo diversa disposizione di legge, e d’intesa con la UN.I.COOP. i rappresentanti della Unione Regionale della Sicilia;
  13. m) elaborare, nel quadro delle linee politiche tracciate dalla UN.I.COOP. la politica cooperativa nell’ambito regionale;
  14. n) curare pubblicazioni riguardanti i CCNL nonché assistere gli associati in materia di applicazione degli stessi contratti e della legislazione sul lavoro nonché gestire iniziative per la formazione nell’interesse dei propri soci.
2. La Unione Regionale della Sicilia, ove appositamente incaricata:
  1. a) collabora con la UN.I.COOP., ove ne intervenga il giuridico riconoscimento quale Associazione nazionale del Movimento Cooperativo, per l’adempimento, da parte dei revisori, delle funzioni ispettive previste dal D.L.C.P.S. 14/12/1947, n. 1577, sue successive modificazioni e relative disposizioni di attuazione, secondo norme per l’effettuazione della revisione da formularsi dal Comitato Esecutivo della UN.I.COOP.;
  2. b) esegue o concorre ad eseguire per delega o incarico della UN.I.COOP., la riscossione dei contributi dovuti dagli enti aderenti ai sensi delle disposizioni vigenti in tema di vigilanza e revisione sugli organismi cooperativi;
  3. c) vigila sul funzionamento amministrativo e sulla efficienza organizzativa ed assistenziale delle Unioni provinciali e/o interprovinciali, proponendo alla UN.I.COOP. le iniziative per rimuovere eventuali ostacoli alla funzionalità di dette Unioni secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento della UN.I.COOP. stessa.

TITOLO III

ORGANI REGIONALI

ART. 3

  1. 1. 1. Gli organi della UN.I.COOP. – Unione Regionale della Sicilia sono:
    • - l’Assemblea Regionale
    • - il Consiglio Regionale
    • - il Comitato Esecutivo
    • - il Presidente
    • - il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 4

  1. 1. L’Assemblea Regionale è costituita dai delegati delle Unioni provinciali e/o interprovinciali di cui al comma seguente, dai presidenti delle Unioni provinciali e/o interprovinciali, nonché dai Presidenti dei Dipartimenti regionali di settore costituiti e dai rappresentanti degli enti aderenti alla UN.I.COOP. per il tramite della Unione regionale di cui al successivo art. 11 lettera1)
  2. 2. All’Assemblea partecipano senza diritto di voto, qualora non siano delegati, i componenti del Consiglio Regionale, del Comitato Esecutivo. Del Collegio dei Revisori dei Conti, i Direttori/Segretari delle Unioni provinciali e/o interprovinciali, nonché un rappresentate della UN.I.COOP..

ART.5

  1. 1. L’Assemblea è convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio regionale ogni cinque anni con i compiti di cui al successivo art. 6 del presente statuto. Essa deve tenersi nel trimestre precedente l’Assemblea nazionale che provvede alla elezione degli organi centrali secondo quanto previsto dalle norme contenute nello statuto della UN.I.COOP..
  2. 2. L’Assemblea può essere convocata annualmente con i compiti di cui al commi 3 e 5 del successivo art. 6 ed in via straordinaria quando il Consiglio Regionale ne ravvisi l’utilità o quando ne faccia richiesta un numero di Unioni che rappresentano almeno un terzo degli enti aderenti ed in regola con i contributi. L’Assemblea annuale è presieduta dal Presidente della Unione regionale. Vi partecipano, oltre ai componenti eletti dai consigli provinciale e/o interprovinciali, i componenti il Consiglio Regionale e il Collegio dei Revisori dei Conti, nonché i Direttori/Segretari delle Unioni provinciali e/o interprovinciali.
  3. 3. Qualora si dovesse procedere nel corso del mandato alla elezione del Consiglio Regionale, questo avrà durata fino alla scadenza originariamente prevista per il precedente consiglio e comunque coincidente con il trimestre antecedente l’Assemblea nazionale.
  4. 4. I temi, gli argomenti ed ogni altra modalità di preparazione e svolgimento dell’Assemblea sono fissati dal Consiglio Regionale con regolamento che prevede la costituzione di un’apposita commissione d’Assemblea, di cui determina composizione e attribuzioni, disciplinando altresì le modalità ed i termini per la presentazione delle candidature a Presidente.
  5. 5. L’avviso di convocazione, contenente le proposizioni del Consiglio Regionale e l’ordine del giorno dei lavori è trasmesso almeno 30 giorni prima della data stabilita per la celebrazione dell’Assemblea qualora all’ordine del giorno vi sia l’elezione delle cariche sociali. Negli altri casi l’avviso, è trasmesso almeno 15 giorni prima della data stabilita per la celebrazione dell’Assemblea.
  6. 6. Con l’avviso stesso di stabilisce la data entro la quale i presidenti delle Unioni provinciali e/o interprovinciali a convocare gli organi statuari per lo svolgimento degli adempimenti di loro competenza ed in particolare i consigli provinciali e/o interprovinciali per la elezione dei delegati all’Assemblea regionale.
  7. 7. Alle riunioni dei consigli di cui al comma precedente interviene un delegato della UN.I.COOP..
  8. 8. Il numero dei delegati spettanti ad ogni Unione provinciale e/o interprovinciale verrà determinato secondo quanto disposto nel regolamento dell’Assemblea regionale tenuto conto del numero degli enti aderenti, dell’ampiezza della loto base sociale, del fatturato o di altri indicatori equivalenti o del livello contributivo anche in concorso tra loro. I relativi parametri possono essere determinati anche in modo differenziato per settore.
  9. 9. Gli enti cooperativi a carattere regionale o interprovinciale partecipano all’assemblea della Unione provinciale o interprovinciale in cui hanno la sede sociale.

ART.6

  1. 1. L’Assemblea regionale, anche in relazione ai temi ed agli altri argomenti proposti dal consiglio regionale e contenuti nell’avviso di convocazione, stabilisce gli indirizzi generali di politica cooperativa dell’organizzazione nella Regione.
  2. 2. L’Assemblea formula in conseguenza le linee generali programmatiche ed elegge ogni cinque anni il Presidente della Unione regionale e i membri dal consiglio regionale, del collegio dei revisori dei conti.
  3. 3. L’Assemblea, se convocata negli altri anni congiuntamente o disgiuntamente temi di particolare rilevanza per la politica organizzativa, in rapporto allo stato dell’organizzazione e allo stato di attuazione del programma eventualmente formulando proposte nei confronti delle istituzioni pubbliche.
  4. 4. Le deliberazioni programmatiche dell’Assemblea sono espresse in mozioni riguardanti argomenti generali o particolari.
  5. 5. L’Assemblea inoltre può trattare altri argomenti attinenti alla cooperazione qualora lo richieda almeno un terzo dei partecipanti aventi diritto al voto.
  6. 6. Compete all’assemblea deliberare sulle modifiche allo statuto proposte dal consiglio regionale. Tali modifiche possono altresì essere proposte da almeno un terzo dei partecipanti all’Assemblea. Le deliberazioni relative alle modifiche statuarie devono riportare il voto favorevole di almeno due terzi dei voti.
  7. 7. L’Assemblea regionale nomina l’Ufficio di presidenza, i Segretari, la Commissione Elettorale e la Commissione per la Verifica dei Poteri, quando essa ha all’ordine del giorno l’elezioni degli organi regionali.
  8. 8. In via ordinaria le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale e per scrutinio segreto quando almeno un quinto dei partecipanti ne faccia richiesta.
  9. 9. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

CONSIGLIO REGIONALE

ART.7

  1. 1. Il Consiglio regionale è composto
    • a) dal Presidente della UNIONE Regionale della Sicilia;
    • b) da 15 membri eletti dall’Assemblea regionale col sistema maggioritario e voto limitato ai due terzi in rappresentanza degli enti operanti nei diversi settori corrispondenti ai Dipartimenti nazionali;
    • c) dai Presidenti delle Unioni provinciali e/o interprovinciali o loro delegati qualora i primi ne facciano già parte ad altro titolo;
    • d) dai Presidenti dei Dipartimenti regionali o loro delegati qualora i primi ne facciano già parte ad altro titolo;
  2. 2. I componenti del Consiglio regionale durano in carica cinque anni e sono rieleggibili, fatta eccezione per quanto previsto al precedente comma 3 dell’art. 5.
  3. 3. Alle riunioni del Consiglio Regionale sono invitati a partecipare i componenti del collegio dei revisori dei conti, i componenti del comitato esecutivo che non ne facciano parte ad altro titolo e i Direttori/Segretari di ciascuna Unione provinciale e/o interprovinciale, nonché un rappresentante della UN.I.COOP..

ART.8

  1. 1. Spetta al Consiglio regionale:
    • a) stabilire gli indirizzi generali e fissare i programmi politici ed operativi della UNIONE regionale nell’ambito e nei limiti delle direttive fissate dall’Assemblea;
    • b) eleggere uno o più vicepresidenti ed i componenti del Comitato Esecutivo;
    • c) approvare il rendiconto annuale consuntivo e preventivo della UNIONE Regionale della Sicilia;
    • d) determinare i mezzi di finanziamento dell’Unione regionale e la misura dei contributi dovuti all’Unione stessa dagli enti aderenti, nel rispetto delle decisioni adottate in materia;
    • e) convocare l’Assemblea Regionale, fissandone i temi, approvare il regolamento per lo svolgimento della stessa, nominare la commissione dell’Assemblea, fissando modalità e condizioni di partecipazione secondo quanto disposto dallo Statuto e dai Regolamenti della UN.I.COOP.;
    • f) promuovere, d’intesa con i Dipartimenti nazionale competenti, la costituzione dei Dipartimenti regionale e delle altre eventuali articolazioni settoriali fissandone le relative finalità e compiti;
    • g) approvare i regolamenti di attuazione del presente statuto;
    • h) rassegnare all’assemblea le modifiche allo Statuto da esso formulate o ad esso sottoposte ai sensi del precedente art. 6 comma 6;
    • i) stabilire le condizioni di partecipazione, incluse le responsabilità degli enti e delle persone, agli organi e all’attività UNIONE Regionale della Sicilia;
    • l) deliberare sulla costituzione di commissioni consultive fissandone criteri di composizione, attribuzione e durata;
    • m) deliberare sull’effettuazione di conferenze organizzative, fissandone i temi;
    • n) delegare, se ritenuto opportuno, parte delle proprie attribuzioni e compiti al Comitato Esecutivo;
    • o) deliberare su tutte le altre materie attribuite alla sua competenza dal presente statuto ed esercitare le funzioni a desso specificatamente demandate dall’Assemblea;
    • p) eleggere il presidente con la maggioranza dei componenti in carica nel caso in cui se ne renda necessaria l’elezione nel corso del mandato quinquennale. Il presidente eletto dal consiglio regionale resta in carica fino al termine del quinquennio in corso.

ART.9

  1. 1. Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente almeno una volta l’anno e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità.
  2. 2. Il Consiglio deve inoltre essere convocato qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
  3. 3. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi almeno otto giorni prima di quella fissata dal Consiglio. Nei casi di urgenza la convocazione è fatta a mezzo di telegramma, in modo che i componenti il consiglio ed il collegio dei revisori dei conti ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
  4. 4. L’avviso di convocazione deve contenere: l’ordine del giorno della seduta, il luogo la data e l’ora della prima re della eventuale seconda convocazione che potrà avvenire trascorsa almeno un’ora da quella fissata per la prima.
  5. 5. Le riunioni del Consiglio di ritengono valide quanto in prima convocazione vi interviene la maggioranza dei consiglieri in carica; in seconda convocazione quanto sia presente almeno 1/3 dei consiglieri.
  6. 6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti, salvo il caso dell’elezione del Presidente di cui all’art. 12 comma 5 del presente Statuto per cui rende invece necessaria la maggioranza dei componenti il consiglio regionale.
  7. 7. Le votazioni sono normalmente palesi: sono invece segrete quando ciò sia richiesto da tanti consiglieri rappresentanti almeno 1/3 dei presenti.
  8. 8. A parità di voti nelle votazioni prevale il voto del Presidente; in quelle segrete, la parità dei voti comporta la reiezione della proposta.
  9. 9. I componenti che non partecipano, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive del Consiglio, decadono automaticamente dalla carica.
  10. 10. Alle vacanze che, per qualsiasi motivo, si verificassero nel Consiglio tra i membri eletti ai sensi della lett.b), comma 1 del precedente Art. 8, si provvede mediante cooptazione da parte del Consiglio stesso.
  11. 11. Alle sostituzioni si dovrà provvedere entro 90 giorni
  12. 12. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva elezione degli organi statuari.

COMITATO ESECUTIVO

ART.10

  1. 1. Il Comitato Esecutivo è composto:
    • - dal Presidente
    • - dai Vicepresidenti
    • - da tre a nove membri, eletti dal Consiglio regionale ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett.b) dei quali almeno due terzi tra i propri componenti. Essi durano in carica cinque anni e possono essere rieletti. Il Comitato è convocato dal Presidente con la frequenza ritenuta necessaria. Le sue riunioni sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Trascorsa un’ora all’orario fissato essa si intenderà riunita in seconda convocazione. In tal caso essa è valida con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo di volta in volta o in via permanente dirigenti dell’organizzazione che svolgono specifici incarichi di particolare rilevanza per il movimento cooperativo.
  2. 2. Assiste alle riunioni del Comitato Esecutivo il Presidente del Collegio dei revisori dei conti.
  3. 3. I componenti che non partecipano senza giustificato motivo a due riunioni consecutive del Comitato Esecutivo, decadono automaticamente dalla carica.
  4. 4. Alle vacanze che, per qualsiasi motivo si verificassero tra i membri del Comitato Esecutivo, si provvede mediante sostituzione da parte del Consiglio regionale.

ART.11

  1. 1. Spetta al Comitato Esecutivo:
    • a) curare la gestione e l’amministrazione della UNIONE Regionale…..nell’ambito delle direttive fissate dal Consiglio regionale;
    • b) predisporre rendiconti preventivi e consuntivi della UNIONE Regionale ..…da sottoporre all’approvazione del consiglio regionale;
    • c) proporre al consiglio regionale l’ammontare della contribuzione associativa di competenza della UNIONE Regionale della Sicilia;
    • d) deliberare in merito alla struttura organizzativa della UNIONE regionale mediante la istituzione, regolamentazione e disciplina di servizi e comparti operativi;
    • e) nominare su proposta del Presidente, il Direttore;
    • f) deliberare in merito all’assunzione, al trasferimento ed al licenziamento del personale dipendente oltre che al suo inquadramento;
    • g) designare, d’intesa con la UN.I.COOP., rappresentanti e nominare delegati negli enti, in commissioni e negli altri organismi in cui la UNIONE regionale ha assunto partecipazioni o deve comunque essere rappresentata;
    • h) proporre al Consiglio regionale regolamenti interni ed eventuali modifiche;
    • i) assegnare incarichi e nominare dirigenti operativi stabilendone compiti, funzioni ed eventuali compensi;
    • l) deliberare in ordine alle adesioni, ai recessi ed alle esclusioni, secondo le norme e le modalità previste dallo Statuto e dai regolamenti della UN.I.COOP. dei consorzi, degli enti e delle società di servizio a carattere regionale, nonché di altri organismi che operano regionalmente e che esplicano attività affini a quelle della cooperazione e che aderiscono alla UN.I.COOP. stessa per il tramite del livello regionale. Le adesioni di questi ultimi organismi sono disciplinate dallo statuto e dai regolamenti della UN.I.COOP.;
    • m) deliberare sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nell’ambito delle direttive fissate dal Consiglio Regionale;
    • n) deliberare su tutte le operazioni finanziarie necessarie al raggiungimento degli scopi della UNIONE Regionale della Sicilia; Il Comitato Esecutivo ha inoltre ogni più ampio potere deliberativo ed esecutivo sulle materie del presente statuto non espressamente riservate all’Assemblea o al Consiglio regionale, e nei casi di urgenza, delibera su materie di competenza del Consiglio regionale chiedendone la ratifica allo stesso nella prima riunione utile.

IL PRESIDENTE

ART.12

  1. 1. Il Presidente rappresenta la UNIONE Regionale della Sicilia ed ha la firma sociale. Presiede il Consiglio regionale ed il Comitato Esecutivo nonché l’assemblea ove non vi sia all’ordine del giorno l’elezione degli organi regionali.
  2. 2. Spetta al Presidente:
    • a) attuare le direttive fissate dagli organi collegiali della UNIONE Regionale della Sicilia;
    • b) curare i rapporti dell’Unione con le pubbliche amministrazioni, con le organizzazioni sindacali ed economiche regionali, nonché tutti gli altri rapporti con l’estero;
    • c) convocare su delibera del consiglio regionale l’Assemblea, nonché i convegni regionali, predisponendone l’ordine del giorno ed il tema;
    • d) nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi giurisdizione;
    • e) esercitare tutte le altre funzioni demandategli dagli organi e, nei casi di urgenza, adottare i provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo,salvo ratifica alla prima riunione utile.
  3. 3. Il Presidente può delegare ad uno o più vicepresidenti talune delle sue funzioni.
  4. 4. In caso di impedimento del Presidente i suoi poteri sono assunti dal vicepresidente o da uno dei vicepresidenti a ciò delegato.
  5. 5. Nel caso di cessazione del Presidente dalla carica per qualsiasi causa nel corso del mandato, il nuovo Presidente è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e resta in carica, fino al termine del quinquennio in corso.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART.13

  1. 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche al di fuori dei suoi membri, dalla Assemblea regionale che nomina pure il Presidente.
  2. 2. Essi rimangono in carica cinque anni e sono sempre rieleggibili. I supplenti subentrano in ordine di anzianità agli effetti che cessino dalla carica o che siano impediti ad esercitare le loro funzioni.
  3. 3. In caso di carenza dell’organo, il Consiglio regionale provvede alle sostituzioni fino alla successiva Assemblea.
  4. 4. Spetta al Collegio dei revisori dei conti il controllo su tutte le operazioni economico – finanziarie della UNIONE Regionale della Sicilia e l’esame del rendiconto annuale da sottoporsi al Consiglio regionale.
  5. 5. I Revisori dei conti intervengono alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio regionale.
  6. 6. Il Presidente del Collegio partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo.

IL DIRETTORE

ART.14

La direzione degli uffici della UNIONE Regionale della Sicilia è affidata ad un Direttore. Egli collabora con il Presidente al fine di dare esecuzione a tutte le deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio regionale e del Comitato Esecutivo; coordina l’assistenza agli associati, propone l’assunzione del personale necessario e, più generale pone in essere tutte quelle attività necessarie al corretto ed efficiente funzionamento della UNIONE Regionale della Sicilia. Il Direttore partecipa con diritto di parola alle riunioni degli organi della UNIONE Regionale della Sicilia.

TITOLO IV

DIPARTIMENTI REGIONALI

ART.15

  1. 1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 lett.f), del presente statuto il Consiglio regionale può promuovere, in corrispondenza dei Dipartimenti nazionali, l’istituzione di Dipartimenti regionali di settore.
  2. 2. Nel rispetto dei principi ispiratori della UN.I.COOP. e nell’ambito delle direttive e degli indirizzi politico – programmatici della UNIONE regionale, i Dipartimenti hanno a livello regionale le competenze proprie dei corrispondenti Dipartimenti nazionali.
  3. 3. La UNIONE Regionale della Sicilia assolverà, in attuazione di quanto disposto dallo Statuto confederale, ai componenti di sorveglianza e di interventi ai fini del corretto funzionamento e dell’efficacia organizzativa dei singoli Dipartimenti verificando altresì che l’attività degli stessi sia conforme agli indirizzi ed alle linee politiche deliberate dagli organi regionali e nazionali.
  4. 4. La UNIONE Regionale della Sicilia potrà quindi, tramite il Presidente o suo delegato, prendere parte alle assemblee ed alle riunioni degli organi dei Dipartimenti regionali di settore.
  5. 5. Qualora l’Unione regionale, d’intesa con il Dipartimento nazionale interessato, non ravvisi le condizioni per istituire un Dipartimento regionale, sentite le cooperative interessate e d’intesa con il presidente del Dipartimento nazionale, può nominare un incaricato per collaborare con gli organi dell’Unione alla cura del settore.
  6. 6. Ove in un Dipartimento si verifichino irregolarità o gravi deficienze funzionali, il Consiglio regionale della UNIONE Regionale della Sicilia, acquisito il parere del Dipartimento nazionale interessato, può assumere gli stessi provvedimenti previsti dallo Statuto della UN.I.COOP. per il livello nazionale e di competenza del consiglio nazionale della UN.I.COOP. medesima.
  7. 7. Gli statuti dei Dipartimenti regionali devono essere conformi ad uno schema statuto deliberato dal Consiglio nazionale della UN.I.COOP. su proposta dei Dipartimenti nazionali interessati.

TITOLO V

PATRIMONIO E GESTIONE

ART.16

L’Unione gode di autonomia patrimoniale, amministrativa e funzionale nei limiti compatibili con le direttive generali ed è sottoposta al controllo della UN.I.COOP.. Delle obbligazioni contratte dalla Unione risponde l’Unione medesima con il rispettivo patrimonio e le persone che hanno contratto le obbligazioni in nome e per conto della Unione. Il patrimonio dell’Unione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti in proprietà per acquisto o per atti di liberalità, o per qualsiasi altro titolo. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitali durante la vita dell’associazione. La quota sociale o contributo associativo è intrasmissibile, non è rivalutabile e non è ripetibile. Sono entrate dell’Unione:

  • a) i contributi degli aderenti;
  • b) le somme pervenute per qualsiasi titolo per atti di liberalità di associate, Enti, Associazioni, persone fisiche, ecc;

L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci consuntivo e preventivo, predisposti dal Comitato Esecutivo secondo uno schema tipo proposto dalla UN.I.COOP. e corredati dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, dovranno essere sottoposti alla approvazione del consiglio regionale rispettivamente entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio ed entro la fine dell’anno che precede quello di riferimento. In caso di scioglimento dell’associazione l’assemblea straordinaria, appositamente convocata, nominerà uno o più liquidatori. Nel caso di scioglimento il patrimonio netto sarà devoluto alla UN.I.COOP. o ad Associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

TITOLO VI

DIPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART.17 INCOMPATIBILITA'

Al fine di preservare l’autonomia dell’Unione e di assicurare l’adeguato funzionamento degli organi sociali, si applicano agli organi della Unione le norme sulla incompatibilità e ineleggibilità stabilite dalla UN.I.COOP. e dal regolamento di attuazione.

ART.18

Il consiglio regionale dell’Unione è autorizzato ad apportare al presente Statuto le modifiche che fossero decise dell’assemblea della UN.I.COOP. al fin di armonizzarlo con lo statuto della medesima associazione nazionale o in dipendenza di eventuali disposizioni di legge.

ART.19 CONTROVERSIE

  1. 1. Tutte le controversie derivanti o comunque connesse e pertinenti al rapporto associativo sono deferite, per patto espresso alla competenza del Collegio dei Probiviri della UN.I.COOP..
  2. 2. L’atto introduttivo va notificato con raccomandata A.R. entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza del provvedimento che determina la controversi alla UN.I.COOP. e all’Unione regionale.

ART.20 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le norme dello statuto della UN.I.COOP..

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