UN.I.COOP. UNIONE REGIONALE SICILIA
STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE, FINALITA’, FUNZIONI
ART. 1
- 1. Tra le unioni provinciali e/o
interprovinciali del territorio regionale è
costituita, con sede in Palermo, ai sensi e per gli
effetti degli art. 5 e 7 dello statuto dell’UNIONE
ITALIANA COOPERATIVE, in sigla UN.I.COOP, attualmente
con sede in Roma nella Via Nomentana n.27, l’Associazione
denominata “UNIONE ITALIANA COOPERATIVE, Unione
Regionale della Sicilia”, in sigla “UN.I.COOP.
– UNIONE REGIONALE DELLA SICILIA”. Detta
associazione è struttura territoriale della
UN.I.COOP. e la rappresenta nell’ambito della
Regione nel rispetto degli indirizzi generali deliberati
dagli organi della UN.I.COOP. medesima. La “UN.I.COOP.
– Unione Regionale della Sicilia” non
ha scopo di lucro ed è aperta a quanti pongono
a fondamento della vita associativa i valori di solidarietà
economica e sociale, di libertà e di partecipazione.
- 2. I poteri, compiti e funzioni,
delle Unioni regionali sono quelli stabiliti dall’art.
7 dello statuto della UN.I.COOP..
ART. 2
La UN.I.COOP. Unione Regionale della Sicilia, esplica, nel proprio ambito territoriale
ed in linea con gli indirizzi generali e le direttive
della UNIONE ITALIANA COOPERATIVA, i compiti che la UN.I.COOP.
stessa svolge in campo nazionale ai sensi dell’art. 2
del proprio statuto.
1. In particolare spetta alla Unione
Regionale:
- a) rappresentare di fronte alle
Amministrazioni ed agli altri enti regionale, nel
rispetto degli indirizzi generali deliberati dagli
organi della UN.I.COOP., gli interessi e le indicazioni
degli enti aderenti;
- b) promuovere l’organizzazione,
lo sviluppo, il coordinamento e la disciplina degli
enti cooperativi e mutualistici a che in forma di
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.).
- c) promuovere iniziative volte
a favorire lo sviluppo della cooperazione, e a coordinare,
armonizzandole, le attività di interesse comune, sia
generali che di settore, delle Unioni provinciali
e/o interprovinciale della regione;
- d) formulare programmi e promuovere
attività nell’ambito regionale tesi allo sviluppo
della cooperazione, alla formazione dei quadri dirigenti
ed allo studio di problematiche inerenti la cooperazione;
- e) coordinare e programmare gli
investimenti cooperativi nell’ambito regionale prestando
la necessaria assistenza per il relativo finanziamento;
- f) determinare, nel rispetto delle
direttive della UN.I.COOP. la misura dei contributi
dovuti dagli associati;
- g) promuovere, a livello regionale,tutte
le iniziative legislative idonee a prestare sostegno
al movimento cooperativo nonché a favorirne lo sviluppo;
- h) mantenere sistematici contatti
con gli enti regionali e con le forze sociali, economiche
e politiche allo scopo di agevolare le associate nel
coordinamento della politica cooperativa, nello svolgimento
e nella trattazione delle pratiche amministrative
inerenti ad iniziative o problemi comuni sul piano
regionale;
- i) istituire, d’intesa con la UN.I.COOP.
e le Unioni provinciali e/o interprovinciali, servizi
in favore delle medesime e degli enti associati, mirando
ad operare quale raccordo funzionale tra l’organizzazione
locali e quella centrale;
- j) assumere, in generale, ogni
opportuna iniziativa in favore della cooperazione,
anche mediante la costituzione di organismi di settore,
di consorzi o di altre strutture economiche o di servizio;
- k) promuovere, tra gli enti aderenti
che operano negli specifici settori di attività e
d’intesa con i Dipartimenti nazionale competenti,
la costituzione dei Dipartimenti regionali di cui
al successivo art. 4 agevolandone altresì il funzionamento;
- l) designare agli enti regionali,
salvo diversa disposizione di legge, e d’intesa con
la UN.I.COOP. i rappresentanti della Unione Regionale
della Sicilia;
- m) elaborare, nel quadro delle
linee politiche tracciate dalla UN.I.COOP. la politica
cooperativa nell’ambito regionale;
- n) curare pubblicazioni riguardanti
i CCNL nonché assistere gli associati in materia di
applicazione degli stessi contratti e della legislazione
sul lavoro nonché gestire iniziative per la formazione
nell’interesse dei propri soci.
2. La Unione Regionale della Sicilia, ove appositamente incaricata:
- a) collabora con la UN.I.COOP.,
ove ne intervenga il giuridico riconoscimento quale
Associazione nazionale del Movimento Cooperativo,
per l’adempimento, da parte dei revisori, delle funzioni
ispettive previste dal D.L.C.P.S. 14/12/1947, n. 1577,
sue successive modificazioni e relative disposizioni
di attuazione, secondo norme per l’effettuazione della
revisione da formularsi dal Comitato Esecutivo della
UN.I.COOP.;
- b) esegue o concorre ad eseguire
per delega o incarico della UN.I.COOP., la riscossione
dei contributi dovuti dagli enti aderenti ai sensi
delle disposizioni vigenti in tema di vigilanza e
revisione sugli organismi cooperativi;
- c) vigila sul funzionamento amministrativo
e sulla efficienza organizzativa ed assistenziale
delle Unioni provinciali e/o interprovinciali, proponendo
alla UN.I.COOP. le iniziative per rimuovere eventuali
ostacoli alla funzionalità di dette Unioni secondo
le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento
della UN.I.COOP. stessa.
TITOLO III
ORGANI REGIONALI
ART. 3
- 1. 1. Gli organi della UN.I.COOP.
– Unione Regionale della Sicilia sono:
- - l’Assemblea Regionale
- - il Consiglio Regionale
- - il Comitato Esecutivo
- - il Presidente
- - il Collegio dei Revisori dei Conti.
ART. 4
- 1. L’Assemblea Regionale è costituita
dai delegati delle Unioni provinciali e/o interprovinciali
di cui al comma seguente, dai presidenti delle Unioni
provinciali e/o interprovinciali, nonché dai Presidenti
dei Dipartimenti regionali di settore costituiti e
dai rappresentanti degli enti aderenti alla UN.I.COOP.
per il tramite della Unione regionale di cui al successivo
art. 11 lettera1)
- 2. All’Assemblea partecipano senza
diritto di voto, qualora non siano delegati, i componenti
del Consiglio Regionale, del Comitato Esecutivo. Del
Collegio dei Revisori dei Conti, i Direttori/Segretari
delle Unioni provinciali e/o interprovinciali, nonché
un rappresentate della UN.I.COOP..
ART.5
- 1. L’Assemblea è convocata dal
Presidente su deliberazione del Consiglio regionale
ogni cinque anni con i compiti di cui al successivo
art. 6 del presente statuto. Essa deve tenersi nel
trimestre precedente l’Assemblea nazionale che provvede
alla elezione degli organi centrali secondo quanto
previsto dalle norme contenute nello statuto della
UN.I.COOP..
- 2. L’Assemblea può essere convocata
annualmente con i compiti di cui al commi 3 e 5 del
successivo art. 6 ed in via straordinaria quando il
Consiglio Regionale ne ravvisi l’utilità o quando
ne faccia richiesta un numero di Unioni che rappresentano
almeno un terzo degli enti aderenti ed in regola con
i contributi. L’Assemblea annuale è presieduta dal
Presidente della Unione regionale. Vi partecipano,
oltre ai componenti eletti dai consigli provinciale
e/o interprovinciali, i componenti il Consiglio Regionale
e il Collegio dei Revisori dei Conti, nonché i Direttori/Segretari
delle Unioni provinciali e/o interprovinciali.
- 3. Qualora si dovesse procedere
nel corso del mandato alla elezione del Consiglio
Regionale, questo avrà durata fino alla scadenza originariamente
prevista per il precedente consiglio e comunque coincidente
con il trimestre antecedente l’Assemblea nazionale.
- 4. I temi, gli argomenti ed ogni
altra modalità di preparazione e svolgimento dell’Assemblea
sono fissati dal Consiglio Regionale con regolamento
che prevede la costituzione di un’apposita commissione
d’Assemblea, di cui determina composizione e attribuzioni,
disciplinando altresì le modalità ed i termini per
la presentazione delle candidature a Presidente.
- 5. L’avviso di convocazione, contenente
le proposizioni del Consiglio Regionale e l’ordine
del giorno dei lavori è trasmesso almeno 30 giorni
prima della data stabilita per la celebrazione dell’Assemblea
qualora all’ordine del giorno vi sia l’elezione delle
cariche sociali. Negli altri casi l’avviso, è trasmesso
almeno 15 giorni prima della data stabilita per la
celebrazione dell’Assemblea.
- 6. Con l’avviso stesso di stabilisce
la data entro la quale i presidenti delle Unioni provinciali
e/o interprovinciali a convocare gli organi statuari
per lo svolgimento degli adempimenti di loro competenza
ed in particolare i consigli provinciali e/o interprovinciali
per la elezione dei delegati all’Assemblea regionale.
- 7. Alle riunioni dei consigli di
cui al comma precedente interviene un delegato della
UN.I.COOP..
- 8. Il numero dei delegati spettanti
ad ogni Unione provinciale e/o interprovinciale verrà
determinato secondo quanto disposto nel regolamento
dell’Assemblea regionale tenuto conto del numero degli
enti aderenti, dell’ampiezza della loto base sociale,
del fatturato o di altri indicatori equivalenti o
del livello contributivo anche in concorso tra loro.
I relativi parametri possono essere determinati anche
in modo differenziato per settore.
- 9. Gli enti cooperativi a carattere
regionale o interprovinciale partecipano all’assemblea
della Unione provinciale o interprovinciale in cui
hanno la sede sociale.
ART.6
- 1. L’Assemblea regionale, anche
in relazione ai temi ed agli altri argomenti proposti
dal consiglio regionale e contenuti nell’avviso di
convocazione, stabilisce gli indirizzi generali di
politica cooperativa dell’organizzazione nella Regione.
- 2. L’Assemblea formula in conseguenza
le linee generali programmatiche ed elegge ogni cinque
anni il Presidente della Unione regionale e i membri
dal consiglio regionale, del collegio dei revisori
dei conti.
- 3. L’Assemblea, se convocata negli
altri anni congiuntamente o disgiuntamente temi di
particolare rilevanza per la politica organizzativa,
in rapporto allo stato dell’organizzazione e allo
stato di attuazione del programma eventualmente formulando
proposte nei confronti delle istituzioni pubbliche.
- 4. Le deliberazioni programmatiche
dell’Assemblea sono espresse in mozioni riguardanti
argomenti generali o particolari.
- 5. L’Assemblea inoltre può trattare
altri argomenti attinenti alla cooperazione qualora
lo richieda almeno un terzo dei partecipanti aventi
diritto al voto.
- 6. Compete all’assemblea deliberare
sulle modifiche allo statuto proposte dal consiglio
regionale. Tali modifiche possono altresì essere proposte
da almeno un terzo dei partecipanti all’Assemblea.
Le deliberazioni relative alle modifiche statuarie
devono riportare il voto favorevole di almeno due
terzi dei voti.
- 7. L’Assemblea regionale nomina
l’Ufficio di presidenza, i Segretari, la Commissione
Elettorale e la Commissione per la Verifica dei Poteri,
quando essa ha all’ordine del giorno l’elezioni degli
organi regionali.
- 8. In via ordinaria le votazioni
avvengono per alzata di mano o per appello nominale
e per scrutinio segreto quando almeno un quinto dei
partecipanti ne faccia richiesta.
- 9. Le deliberazioni sono prese
a maggioranza dei presenti.
CONSIGLIO REGIONALE
ART.7
- 1. Il Consiglio regionale è composto
- a) dal Presidente della UNIONE Regionale della Sicilia;
- b) da 15 membri eletti dall’Assemblea regionale col sistema maggioritario e voto limitato ai due terzi in rappresentanza degli enti operanti nei diversi settori corrispondenti ai Dipartimenti nazionali;
- c) dai Presidenti delle Unioni provinciali e/o interprovinciali o loro delegati qualora i primi ne facciano già parte ad altro titolo;
- d) dai Presidenti dei Dipartimenti regionali o loro delegati qualora i primi ne facciano già parte ad altro titolo;
- 2. I componenti del Consiglio regionale
durano in carica cinque anni e sono rieleggibili,
fatta eccezione per quanto previsto al precedente
comma 3 dell’art. 5.
- 3. Alle riunioni del Consiglio
Regionale sono invitati a partecipare i componenti
del collegio dei revisori dei conti, i componenti
del comitato esecutivo che non ne facciano parte ad
altro titolo e i Direttori/Segretari di ciascuna Unione
provinciale e/o interprovinciale, nonché un rappresentante
della UN.I.COOP..
ART.8
- 1. Spetta al Consiglio regionale:
- a) stabilire gli indirizzi generali e fissare i programmi politici ed operativi della UNIONE regionale nell’ambito e nei limiti delle direttive fissate dall’Assemblea;
- b) eleggere uno o più vicepresidenti ed i componenti del Comitato Esecutivo;
- c) approvare il rendiconto annuale consuntivo e preventivo della UNIONE Regionale della Sicilia;
- d) determinare i mezzi di finanziamento dell’Unione regionale e la misura dei contributi dovuti all’Unione stessa dagli enti aderenti, nel rispetto delle decisioni adottate in materia;
- e) convocare l’Assemblea Regionale, fissandone i temi, approvare il regolamento per lo svolgimento della stessa, nominare la commissione dell’Assemblea, fissando modalità e condizioni di partecipazione secondo quanto disposto dallo Statuto e dai Regolamenti della UN.I.COOP.;
- f) promuovere, d’intesa con i Dipartimenti nazionale competenti, la costituzione dei Dipartimenti regionale e delle altre eventuali articolazioni settoriali fissandone le relative finalità e compiti;
- g) approvare i regolamenti di attuazione del presente statuto;
- h) rassegnare all’assemblea le modifiche allo Statuto da esso formulate o ad esso sottoposte ai sensi del precedente art. 6 comma 6;
- i) stabilire le condizioni di partecipazione, incluse le responsabilità degli enti e delle persone, agli organi e all’attività UNIONE Regionale della Sicilia;
- l) deliberare sulla costituzione di commissioni consultive fissandone criteri di composizione, attribuzione e durata;
- m) deliberare sull’effettuazione di conferenze organizzative, fissandone i temi;
- n) delegare, se ritenuto opportuno, parte delle proprie attribuzioni e compiti al Comitato Esecutivo;
- o) deliberare su tutte le altre materie attribuite alla sua competenza dal presente statuto ed esercitare le funzioni a desso specificatamente demandate dall’Assemblea;
- p) eleggere il presidente con la maggioranza dei componenti in carica nel caso in cui se ne renda necessaria l’elezione nel corso del mandato quinquennale. Il presidente eletto dal consiglio regionale resta in carica fino al termine del quinquennio in corso.
ART.9
- 1. Il Consiglio Regionale è convocato
dal Presidente almeno una volta l’anno e comunque
ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità.
- 2. Il Consiglio deve inoltre essere
convocato qualora ne faccia richiesta almeno un terzo
dei suoi componenti.
- 3. La convocazione è fatta a mezzo
lettera da spedirsi almeno otto giorni prima di quella
fissata dal Consiglio. Nei casi di urgenza la convocazione
è fatta a mezzo di telegramma, in modo che i componenti
il consiglio ed il collegio dei revisori dei conti
ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
- 4. L’avviso di convocazione deve
contenere: l’ordine del giorno della seduta, il luogo
la data e l’ora della prima re della eventuale seconda
convocazione che potrà avvenire trascorsa almeno un’ora
da quella fissata per la prima.
- 5. Le riunioni del Consiglio di
ritengono valide quanto in prima convocazione vi interviene
la maggioranza dei consiglieri in carica; in seconda
convocazione quanto sia presente almeno 1/3 dei consiglieri.
- 6. Le deliberazioni sono prese
a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti,
salvo il caso dell’elezione del Presidente di cui
all’art. 12 comma 5 del presente Statuto per cui rende
invece necessaria la maggioranza dei componenti il
consiglio regionale.
- 7. Le votazioni sono normalmente
palesi: sono invece segrete quando ciò sia richiesto
da tanti consiglieri rappresentanti almeno 1/3 dei
presenti.
- 8. A parità di voti nelle votazioni
prevale il voto del Presidente; in quelle segrete,
la parità dei voti comporta la reiezione della proposta.
- 9. I componenti che non partecipano,
senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive
del Consiglio, decadono automaticamente dalla carica.
- 10. Alle vacanze che, per qualsiasi
motivo, si verificassero nel Consiglio tra i membri
eletti ai sensi della lett.b), comma 1 del precedente
Art. 8, si provvede mediante cooptazione da parte
del Consiglio stesso.
- 11. Alle sostituzioni si dovrà
provvedere entro 90 giorni
- 12. I consiglieri così nominati
restano in carica fino alla successiva elezione degli
organi statuari.
COMITATO ESECUTIVO
ART.10
- 1. Il Comitato Esecutivo è composto:
- - dal Presidente
- - dai Vicepresidenti
- - da tre a nove membri, eletti dal Consiglio regionale
ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett.b) dei quali almeno
due terzi tra i propri componenti. Essi durano in
carica cinque anni e possono essere rieletti. Il
Comitato è convocato dal Presidente con la frequenza
ritenuta necessaria. Le sue riunioni sono valide
in prima convocazione con la presenza della metà
più uno dei suoi componenti. Trascorsa un’ora all’orario
fissato essa si intenderà riunita in seconda convocazione.
In tal caso essa è valida con la presenza di almeno
un terzo dei suoi componenti. Il Presidente può
invitare a partecipare alle riunioni del Comitato
Esecutivo di volta in volta o in via permanente
dirigenti dell’organizzazione che svolgono specifici
incarichi di particolare rilevanza per il movimento
cooperativo.
- 2. Assiste alle riunioni del Comitato
Esecutivo il Presidente del Collegio dei revisori
dei conti.
- 3. I componenti che non partecipano
senza giustificato motivo a due riunioni consecutive
del Comitato Esecutivo, decadono automaticamente dalla
carica.
- 4. Alle vacanze che, per qualsiasi
motivo si verificassero tra i membri del Comitato
Esecutivo, si provvede mediante sostituzione da parte
del Consiglio regionale.
ART.11
- 1. Spetta al Comitato Esecutivo:
- a) curare la gestione e l’amministrazione della UNIONE Regionale…..nell’ambito delle direttive fissate dal Consiglio regionale;
- b) predisporre rendiconti preventivi e consuntivi della UNIONE Regionale ..…da sottoporre all’approvazione del consiglio regionale;
- c) proporre al consiglio regionale l’ammontare della contribuzione associativa di competenza della UNIONE Regionale della Sicilia;
- d) deliberare in merito alla struttura organizzativa della UNIONE regionale mediante la istituzione, regolamentazione e disciplina di servizi e comparti operativi;
- e) nominare su proposta del Presidente, il Direttore;
- f) deliberare in merito all’assunzione, al trasferimento ed al licenziamento del personale dipendente oltre che al suo inquadramento;
- g) designare, d’intesa con la UN.I.COOP., rappresentanti e nominare delegati negli enti, in commissioni e negli altri organismi in cui la UNIONE regionale ha assunto partecipazioni o deve comunque essere rappresentata;
- h) proporre al Consiglio regionale regolamenti interni ed eventuali modifiche;
- i) assegnare incarichi e nominare dirigenti operativi stabilendone compiti, funzioni ed eventuali compensi;
- l) deliberare in ordine alle adesioni, ai recessi ed alle esclusioni, secondo le norme e le modalità previste dallo Statuto e dai regolamenti della UN.I.COOP. dei consorzi, degli enti e delle società di servizio a carattere regionale, nonché di altri organismi che operano regionalmente e che esplicano attività affini a quelle della cooperazione e che aderiscono alla UN.I.COOP. stessa per il tramite del livello regionale. Le adesioni di questi ultimi organismi sono disciplinate dallo statuto e dai regolamenti della UN.I.COOP.;
- m) deliberare sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nell’ambito delle direttive fissate dal Consiglio Regionale;
- n) deliberare su tutte le operazioni finanziarie necessarie al raggiungimento degli scopi della UNIONE Regionale della Sicilia;
Il Comitato Esecutivo ha inoltre ogni più ampio potere deliberativo ed esecutivo sulle materie del presente statuto non espressamente riservate all’Assemblea o al Consiglio regionale, e nei casi di urgenza, delibera su materie di competenza del Consiglio regionale chiedendone la ratifica allo stesso nella prima riunione utile.
IL PRESIDENTE
ART.12
- 1. Il Presidente rappresenta la
UNIONE Regionale della Sicilia ed ha la firma sociale.
Presiede il Consiglio regionale ed il Comitato Esecutivo
nonché l’assemblea ove non vi sia all’ordine del giorno
l’elezione degli organi regionali.
- 2. Spetta al Presidente:
- a) attuare le direttive fissate dagli organi collegiali della UNIONE Regionale della Sicilia;
- b) curare i rapporti dell’Unione con le pubbliche amministrazioni, con le organizzazioni sindacali ed economiche regionali, nonché tutti gli altri rapporti con l’estero;
- c) convocare su delibera del consiglio regionale l’Assemblea, nonché i convegni regionali, predisponendone l’ordine del giorno ed il tema;
- d) nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi giurisdizione;
- e) esercitare tutte le altre funzioni demandategli dagli organi e, nei casi di urgenza, adottare i provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo,salvo ratifica alla prima riunione utile.
- 3. Il Presidente può delegare ad
uno o più vicepresidenti talune delle sue funzioni.
- 4. In caso di impedimento del Presidente
i suoi poteri sono assunti dal vicepresidente o da
uno dei vicepresidenti a ciò delegato.
- 5. Nel caso di cessazione del Presidente
dalla carica per qualsiasi causa nel corso del mandato,
il nuovo Presidente è eletto dal Consiglio regionale
con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e
resta in carica, fino al termine del quinquennio in
corso.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ART.13
- 1. Il Collegio dei Revisori dei
Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti
eletti, anche al di fuori dei suoi membri, dalla Assemblea
regionale che nomina pure il Presidente.
- 2. Essi rimangono in carica cinque
anni e sono sempre rieleggibili. I supplenti subentrano
in ordine di anzianità agli effetti che cessino dalla
carica o che siano impediti ad esercitare le loro
funzioni.
- 3. In caso di carenza dell’organo,
il Consiglio regionale provvede alle sostituzioni
fino alla successiva Assemblea.
- 4. Spetta al Collegio dei revisori
dei conti il controllo su tutte le operazioni economico
– finanziarie della UNIONE Regionale della Sicilia
e l’esame del rendiconto annuale da sottoporsi al
Consiglio regionale.
- 5. I Revisori dei conti intervengono
alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio regionale.
- 6. Il Presidente del Collegio partecipa
alle riunioni del Comitato Esecutivo.
IL DIRETTORE
ART.14
La direzione degli uffici della UNIONE Regionale della
Sicilia è affidata ad un Direttore. Egli collabora con
il Presidente al fine di dare esecuzione a tutte le
deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio regionale
e del Comitato Esecutivo; coordina l’assistenza agli
associati, propone l’assunzione del personale necessario
e, più generale pone in essere tutte quelle attività
necessarie al corretto ed efficiente funzionamento della
UNIONE Regionale della Sicilia. Il Direttore partecipa
con diritto di parola alle riunioni degli organi della
UNIONE Regionale della Sicilia.
TITOLO IV
DIPARTIMENTI REGIONALI
ART.15
- 1. Ai sensi dell’art. 8, comma
1 lett.f), del presente statuto il Consiglio regionale
può promuovere, in corrispondenza dei Dipartimenti
nazionali, l’istituzione di Dipartimenti regionali
di settore.
- 2. Nel rispetto dei principi ispiratori
della UN.I.COOP. e nell’ambito delle direttive e degli
indirizzi politico – programmatici della UNIONE regionale,
i Dipartimenti hanno a livello regionale le competenze
proprie dei corrispondenti Dipartimenti nazionali.
- 3. La UNIONE Regionale della Sicilia
assolverà, in attuazione di quanto disposto dallo
Statuto confederale, ai componenti di sorveglianza
e di interventi ai fini del corretto funzionamento
e dell’efficacia organizzativa dei singoli Dipartimenti
verificando altresì che l’attività degli stessi sia
conforme agli indirizzi ed alle linee politiche deliberate
dagli organi regionali e nazionali.
- 4. La UNIONE Regionale della Sicilia
potrà quindi, tramite il Presidente o suo delegato,
prendere parte alle assemblee ed alle riunioni degli
organi dei Dipartimenti regionali di settore.
- 5. Qualora l’Unione regionale,
d’intesa con il Dipartimento nazionale interessato,
non ravvisi le condizioni per istituire un Dipartimento
regionale, sentite le cooperative interessate e d’intesa
con il presidente del Dipartimento nazionale, può
nominare un incaricato per collaborare con gli organi
dell’Unione alla cura del settore.
- 6. Ove in un Dipartimento si verifichino
irregolarità o gravi deficienze funzionali, il Consiglio
regionale della UNIONE Regionale della Sicilia, acquisito
il parere del Dipartimento nazionale interessato,
può assumere gli stessi provvedimenti previsti dallo
Statuto della UN.I.COOP. per il livello nazionale
e di competenza del consiglio nazionale della UN.I.COOP.
medesima.
- 7. Gli statuti dei Dipartimenti
regionali devono essere conformi ad uno schema statuto
deliberato dal Consiglio nazionale della UN.I.COOP.
su proposta dei Dipartimenti nazionali interessati.
TITOLO V
PATRIMONIO E GESTIONE
ART.16
L’Unione gode di autonomia patrimoniale, amministrativa e funzionale nei limiti compatibili con le direttive generali ed è sottoposta al controllo della UN.I.COOP..
Delle obbligazioni contratte dalla Unione risponde l’Unione medesima con il rispettivo patrimonio e le persone che hanno contratto le obbligazioni in nome e per conto della Unione.
Il patrimonio dell’Unione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti in proprietà per acquisto o per atti di liberalità, o per qualsiasi altro titolo.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitali durante la vita dell’associazione.
La quota sociale o contributo associativo è intrasmissibile, non è rivalutabile e non è ripetibile.
Sono entrate dell’Unione:
- a) i contributi degli aderenti;
- b) le somme pervenute per qualsiasi titolo per atti di liberalità di associate, Enti,
Associazioni, persone fisiche, ecc;
L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci consuntivo e preventivo, predisposti dal Comitato Esecutivo secondo uno schema tipo proposto dalla UN.I.COOP. e corredati dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, dovranno essere sottoposti alla approvazione del consiglio regionale rispettivamente entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio ed entro la fine dell’anno che precede quello di riferimento.
In caso di scioglimento dell’associazione l’assemblea straordinaria, appositamente
convocata, nominerà uno o più liquidatori.
Nel caso di scioglimento il patrimonio netto sarà devoluto alla UN.I.COOP. o ad Associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.
TITOLO VI
DIPOSIZIONI GENERALI E FINALI
ART.17 INCOMPATIBILITA'
Al fine di preservare l’autonomia dell’Unione e di assicurare l’adeguato funzionamento degli organi sociali, si applicano agli organi della Unione le norme sulla incompatibilità e ineleggibilità stabilite dalla UN.I.COOP. e dal regolamento di attuazione.
ART.18
Il consiglio regionale dell’Unione è autorizzato ad apportare al presente Statuto le modifiche che fossero decise dell’assemblea della UN.I.COOP. al fin di armonizzarlo con lo statuto della medesima associazione nazionale o in dipendenza di eventuali disposizioni di legge.
ART.19 CONTROVERSIE
- 1. Tutte le controversie derivanti
o comunque connesse e pertinenti al rapporto associativo
sono deferite, per patto espresso alla competenza
del Collegio dei Probiviri della UN.I.COOP..
- 2. L’atto introduttivo va notificato
con raccomandata A.R. entro il termine perentorio
di 30 giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza
del provvedimento che determina la controversi alla
UN.I.COOP. e all’Unione regionale.
ART.20 RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le norme dello statuto della UN.I.COOP..
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